Aumentano gli importi massimi erogati dall’Inps per gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori dipendenti. L’aumento decorre dal 1° gennaio scorso, anche se sono stati decisi e comunicati ufficialmente solo qualche giorno fa, e riguarda i trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione, Aspi (sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali), mini-Aspi (sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti) e l’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Cassa integrazione Per retribuzioni fino a 2.102,24 euro, l’importo (al netto della riduzione del 5,84%) è di 914,96 euro, mentre per le retribuzioni superiori è di 1.099,70 euro.Tali importi massimi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, e ammontano quindi rispettivamente a 1.097,95 e 1.319,64 euro.
Mobilità A fronte di una retribuzione fino a 2.102,24 euro, l’assegno lordo è pari a 971,71 euro (914,96 euro al netto della riduzione del 5,84 per cento); per le retribuzioni più elevate si sale a 1.167,91 euro lordi (1.099,70 euro netti). Questi importi sono validi anche per la disoccupazione dei lavoratori edili licenziati in base a quanto previsto dalla legge 223/1991, mentre per la cessazione cantiere prevista dalla legge 427/1975, l’importo lordo è di 635,34 euro.
Disoccupazione La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’Aspi e della mini-Aspi è di 1.195,37 euro e le indennità non possono superare i 1.167,91 euro. Gli importi della disoccupazione agricola ordinaria con requisiti normali riferita al 2014 restano uguali a quelli dell’anno scorso.
Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.