28032024Headline:

Le esecuzioni forzate ora si fanno via Web

La riforma mette in rete le procedure: quello che bisogna sapere

tribunaleE’ stato approvato il decreto legge che permette di intraprendere le esecuzioni forzate immobiliari, con tutta
la fase d’asta, attraverso internet: nasce così il portale delle vendite pubbliche.
La riforma contenuta nel decreto legge rinnova anche le procedure concorsuali in materia fallimentare: il tutto allo scopo di
velocizzare i pignoramenti immobiliari che stagnano nei tribunali decine di anni e, spesso, vedono i fascicoli distrutti, smarriti e sottratti. Insomma, addio alla carta e a tutte le immagini tradizionali che evocano le vendite all’asta in tribunale. Da ora le vendite al miglior offerente si svolgeranno dietro il monitor di un computer, anche al fine di garantire la massima informazione sulle procedure esecutive e aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie.

Contestualmente nasce anche il portale unificato delle vendite giudiziarie dal quale ciascun interessato alla partecipazione alle aste potrà acquisire informazioni relative alle vendite giudiziarie. Ci sarà un’unica area web gestita dal Ministero della giustizia. Finisce così anche l’era dei tanti portali privati che contengono la pubblicazione degli avvisi di vendita: insomma, informazioni non più frammentarie e disperse nel grande mare di Internet, ma tutto su un unico sito pubblico.

I costi della procedura esecutiva saranno anticipati dal creditore: si parla, a riguardo, di un contributo spese pari a 100 euro (per ciascun atto esecutivo), dovuto per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli
atti esecutivi, riguardanti beni immobili o mobili registrati. L’importo sarà adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat. Si potrà procedere alla pubblicazione solo dopo aver esibito la prova del suddetto pagamento. Per ogni asta, bisognerà obbligatoriamente disporre la pubblicazione dell’avviso (la cosiddetta “pubblicità”) sul portale delle vendite pubbliche. Se
tale pubblicazione non viene eseguita nel termine stabilito dal giudice, il giudice deve dichiarare con un’apposita ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dovrà essere effettuata a
cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente.
Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

(Rubrica in collaborazione con lo studio del commercialista Antonino Barone

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