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Debiti e soluzioni: tutto ciò che c’è da sapere sul sovraindebitamento

Ogni domenica dal 16 giugno l'avvocato Ventolini risponderà ai lettori

Debiti, crisi, impoverimento. Le famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. In alcuni, casi, i più drammatici, molti perdono la casa, l’attività. La legge da qualche anno tende una mano anche ai debitori con una normativa, forse ancora poco conosciuta. Sicuramente poco ”praticata” nella Tuscia. Viterbonews 24 da domenica 16 giugno apre la rubrica ”Debiti e soluzioni”, a cadenza settimanale, che sarà curata dall’avvocato Norberto Ventolini sul Sovraindebitamento in cui, ogni domenica, spiegherà la normativa, la strada per ”uscire” dalla crisi evitando il fallimento, e risponderà alle domande dei lettori.

Avvocato Ventolini che cos’è il Sovraindebitamento?

”Con l’introduzione della L. 3/2012 per il superamento della crisi da sovraindebitamento, e con l’approvazione del Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, la Legge Fallimentare ha subito un profondo cambiamento dovuto ad una riforma lunga decenni, determinata, prima da tutto, da una riforma culturale ancora in atto.

L’idea accolta dalla norma è di poter superare la crisi da sovraindebitamento ed ottenere una seconda possibilità, per ricominciare senza debiti ed evitare che gli effetti dell’indebitamento determinino l’esclusione del debitore dal sistema economico e sociale”.

A chi si rivolge questa legge?

”La legge si rivolge a tutti i soggetti non fallibili: a tutti i lavoratori dipendenti, professionisti, agricoltori; a chi, pur non svolgendo alcuna attività d’impresa ha prestato garanzie fideiussorie o ipotecarie a favore di terzi; si rivolge alla fondazioni e alle associazioni, nonché a tutte i piccoli imprenditori”

Una legge poco conosciuta o comunque poco ”praticata”, o sbaglio?

”Nonostante le difficoltà derivanti dalla crisi economica in cui viviamo, purtroppo la L. 3/2012, intesa come possibilità per superare gli effetti, a volte devastanti, del debito non è molto conosciuta né utilizzata per lo scopo a cui è destinata. Si pensi che nell’anno 2018, sono state introdotte innanzi al Tribunale di Civitavecchia circa 40 proposte di composizione della crisi, mentre solo 18 innanzi al Tribunale di Viterbo. Non solo, la legge in commento prevedeva anche benefici per l’accesso alla procedura di “saldo e stralcio” per i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrare Riscossione, con scadenza al 30 aprile scorso. Risulta che alla data indicata sono state proposte solo 2 procedure presso lo sportello di Viterbo.

I dati citati non dimostrano certo che la crisi nel nostro territorio non esiste, o che non ci sono soggetti che hanno subito gli effetti della crisi. Dimostra, invece, la scarsa conoscenza della L.3/12 come strumento per la soluzione alla crisi da sovraindebitamento”.

Quali sono le tipologie di debito?

”La legge non pone limiti alle tipologie di debito che si possono risolvere con l’introduzione della procedura, anzi prevede espressamente che si possono formulare proposte con la massima libertà di forma, con la previsione di stralcio di tutti i crediti privilegiati.

Quindi, solo a titolo di esempio, si possono definire con le procedure previste dalla norma per il superamento della crisi da sovraindebitamento, i finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo, i finanziamenti ipotecari, i debiti verso il fisco, verso gli enti pubblici, verso fornitori e banche”

In che cosa consiste la procedura?

”La legge consente di utilizzare 3 procedure per la formulare la proposte di definizione: il Piano del Consumatore; l’Accordo con i creditori e la Liquidazione del patrimonio.

La norma, come detto, prevede 3 procedure che devono intendersi come 3 strumenti diversi per poter definire la propria la situazione debitoria. E come ogni strumento deve essere utilizzato in base alle specifiche esigenze di ciascuno, quindi, è fondamentale per chi volesse utilizzare la L. 3/12 per tentare di definire la propria situazione di sovraindebitamento, di rivolgersi ad un professionista esperto della materia. In caso contrario, è facile che vengono evidenziate solo i limiti e le difficoltà e non le possibilità.

Ferme le reali possibilità concesse dalla norma per la soluzione ai problemi di sovraindebitamento, devono evidenziarsi anche i limiti e le difficoltà.

Le procedure sono molto complesse, da una parte, perché devono seguire un iter processuale innanzi al tribunale, dall’altra, perché la norma richiede una raccolta di documenti molto gravosa e l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve verificare e relazionare al giudice che la pratica sia conforme alla norme di stabilite. L’Organismo di Composizione della Crisi opera per il tramite di un gestore nominato dal referente dell’Organismo e non può essere scelto dal debitore”.

Altra questione riguarda le spese

”La legge prevede l’intervento necessario dell’Organismo di Composizione della Crisi. Tale organismo, gestito da avvocati o commercialisti, o da entrambi, ha lo scopo di predisporre la proposta e la raccolta di tutta la documentazione, tramite il gestore nominato e per conto del debitore, da presentare al giudice. Per tale attività la legge ha stabilito i compensi per questo organismo sulla base di quelli stabiliti per i curatori fallimentari, con la previsione di una decurtazione che può andare da un minimo del 15%, ad un massimo del 40%. Comunque, l’importo dovuto all’organismo non potrà mai superare il 10% delle somme pagate complessivamente ai creditori.

Come detto, l’organismo oltre ad avere le funzioni di gestire la pratica per conto del debitore, deve anche valutare che la stessa pratica sia conforme alla legge. Da qui la prima valutazione che deve fare il debitore: considerato la natura bifacciale dell’organismo, che opera per conto del giudice per la valutazione della regolarità della proposta, e per conto del debitore per individuare la proposta più giusta per le sue specifiche esigenze, è demandato al debitore di valutare l’opportunità di scegliere un professionista, diverso dall’Organismo, che l’aiuti a valutare e formulare la proposta. Tale scelta, ovviamente incide sulle spese sostenute dal debitore”.

Evidenziate le difficoltà, qual è il vantaggio?

”Seppur considerate tutte le difficoltà, si deve evidenziare il vantaggio per la possibilità effettiva del superamento della crisi, trovando la soluzione per il pagamento dei debiti, ove possibile, ed in caso di mancata possibilità di pagare tutti i debiti, ottenere comunque l’esdebitazione per i debiti non pagati, vincolando i creditori all’accordo mediante le procedure di Piano del Consumatore, di Accordo con i Creditori e di Liquidazione del patrimonio. Diversamente, senza la possibilità di imporre ai creditori la proposta di pagamento secondo le proprie possibilità prevista dalla l. 3/2012, non esisterebbe altra possibilità. Da qui l’importanza di far conoscere la possibilità concessa dalla L. 3/2012, per non rinunciare all’unica possibilità concessa dalla legge di poter superare la crisi da sovraindebitamento ed ottenere veramente una seconda possibilità di ricominciare”.

Per un parere o qualsiasi interrogativo da sottoporre all’avvocato Ventolini, si può inviare una mail all’indirizzo redazione@viterbonews24.it

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