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30 dicembre 2022, un’alba per la nuova giustizia penale

Un primo passo verso riforme.

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,30.12.22

Nei patti per ottenere i fondi europei del PNRR era compresa un mini riforma della giustizia cosi per poter rendere agevole l’amministrazione di essa e lo sveltimento dei processi.

Nel passato governo Draghi, la Guardasigilli Cartabia ha presentato un piano che approvato va in vigore oggi 30 dicembre il D.L.162/22 non senza qualche residua polemica.

Del resto, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nonchè il grido di dolore che viene da ogni ufficio giudiziario nazionale non poteva far scivolare questa data. Per es. il nostro Tribunale di Viterbo, in eterna carenza di magistrati ed oberato da migliaia di denunce penali che hanno sempre determinato un allungo dei procedimenti, potrà presto avere un sollievo.

In pratica, in che cosa consiste la “riforma” in vigore da oggi.

Sostanzialmente, il passaggio, per taluni reati dall’azione di ufficio da parte della Procura, alla querela della persona offesa. In soldoni, un’informativa di furto da parte delle forze dell’ordine che determinavano obbligatoriamente l’iscrizione del fascicolo penale, anche se ignoti gli autori, da oggi, perchè si apra il procedimento è necessaria la querela del derubato.

Pertanto, quando si sarà rimasti vittima di furto e ci si recherà al Commissariato o ai Carabinieri per narrare il fatto, non sarà più obbligatorio per gli agenti di trasmettere la nota alla Procura, ma, perchè ciò sia possibile , è da oggi necessaria la presentazione di una querela entro tre mesi con la richiesta espressa della punizione del colpevole. Cosa che resto sarà possibile nello stesso contesto dell’accesso agli uffici.

Ma, insieme al furto, il più classico dei reati predatori, che “scade” tra i reati perseguibili a querela, cioè quelli che violano la semplice personalità dell’offeso, quindi, di minore allarme sociale, l’elenco si allunga.

Da oggi anche lesioni colpose gravi e gravissime derivate da sinistro stradale (art.590 c.p.), insieme anche a quelle dolose con qualche eccezione (art.582 c.p.). diventa perseguibile a querela come anche il sequestro di persona (art.605), la violenza privata (art.610 c.p., la violazione di domicilio (art.614 c.p., poi, il suddetto furto anche aggravato ex art. 625 c.p. e la truffa, che già lo era, ma che di cui vengono limitati i residui casi di procedibilità d’ufficio.

Tralasciamo in questa sede i problemi che la “novella giudiziaria” comporterà nell’applicazione delle nuove norme in regime costituzionale di “favor rei”

Quello che ora vogliamo segnalare è la circostanza che le riformate nuove norme penali possano sembrare blande perchè per aprire un procedimento sarà necessaria una specifica azione da parte della persona offesa, ma, in realtà non lo sono. La procedibilità a querela per un reato comporta di converso la rimessione di essa querela, cioè la chiusura del procedimento penale, ma, per questo mezzo. più facile ottenere per la parte offesa il ristoro del danno creatogli dal reato mediante “trattative” tra il querelato ed il querelante per la riparazione dell’offesa e l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, quindi, da un parte sollecito ristoro, e, dall’altra chiusura del giudizio penale a suo carico..

Merita però un’osservazione.

Il ricorso alla querela “facile”, come già è sempre accaduto per i reati minori che la prevedevano, speriamo non diventi occasione allargata di “bancomat” giudiziario per coloro che, mediante una querela fanno aprire un procedimento penale verso qualcuno, ben sapendo in partenza che nelle trattative per la rimessione possono ottenere un pretium doloris, ma che, di dolore per il “reato” nessuno, solo bramosia di denaro,

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