
Redazione
Viterbo,21.12.24
Ricordate quanto avvenne nell’estate del 2021 a Valentano ?
Una massa di migliaia di persone autoconvocatesi via web pervenne in agro del Comune di Valentano per partecipare ad un Rave Party abusivo in terreni agricoli di proprietà della Azienda Agricola Camilli,
Fu una devastazione. I partecipanti sotto l’effetto di stupafecenti si dettero al furto di mezzi agricoli e carburanti per uso aziendale, nonchà misero a “ferro e fuoco” fabbricati rustici ed i terreni dediti alle coltivazioni agricole, nonchè allevamento di ovini.
Ne parlò la stampa nazionale e non solo, perchè molti dei partecipanti vennero da paesi europei.
Le forze dell’ordine locali restarono impotenti fronteggiare una massa indistinta di persone e mezzi che avevano invaso diecine di ettari.
Soltanto dopo pochi giorni, certamente programmati dopo il termine del Rave party, fu possibile per l’azienda Agricola Camilli rientrare nei fondi agricoli e nelle loro strutture aziendali devastate.
I signori Camilli, titolari della Soc. Agricola Camilli s.s. di Vincenzo e Roberto Camilli citarono in giudizio il Ministero degli Interni avanti il Tribunale di Roma per richiedere un risarcimento di oltre 588mila euro e, il sig. Roberto Camilli in proprio, per euro 25mila.
Adesso è stata pubblicata la Sentenza che rigetta la domanda attrice dei Camilli ed anche li condanna al pagamento delle spese di difesa del Ministero in oltre 10mila euro.
Oltre il danno, la beffa.
Secondo la tesi del Tribunale non vi è stata alcuna responsabilità del Ministero degli Interni, perchè all’epoca non esisteva una norma di legge che proibisse i raduni illegali. perchè, soltanto con la legge 199 del 30.12.22 è stato introdotto il reato p.e.p dall’art 633bis del c.p.si è prevista la fattispecie criminosa di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati (“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute publica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto)”.
Pertanto, secondo il Tribunale di Roma, vigendo all’epoca dei fatti, la formulazione dell’art.633 c.p. (“codice Rocco”), non era necessario l’intervento della forza pubblica per liberare i fondi occupati, che invece è stata prevista nella ipotesi di cui l’art. 633 bis c.p. introdotto nel 2022.
Infatti, nell’articolato di questo reato art. 633bis del c.p. nei successivi commi, sono disciplinate le conseguenze del mancato rilascio dell’alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendosi:
a) che se l’alloggio occupato abusivamente è di proprietà pubblica, «si procede con ordinanza allo sgombero».
b) che se l’alloggio occupato abusivamente è di proprietà privata, la polizia interviene senza indugio e senza attendere una pronuncia dell’autorità giudiziaria.
In definitiva, nessuna responsabilità per la Pubblica amministrazione degli Interni per non aver evitato i fatti dannosi provocati dall’abusiva occupazione dei fondi. All’epoca, il ministro in carica Lamorgese fu molto cauta nel far intervenire la forza pubblica nei predetti fondi Camilli, anche se, per quanto si stava svolgendo, lo poteva giustificare.
Non siamo d’accordo con la Sentenza del Tribunale, perchè, anche se nella vigente formulazione dell’art.633 c.p. non era previsto l’intervento della polizia, era pur sempre stato presente che all’interno dei fondi occupati vi fossero violazioni di ogni genere, dalla sicurezza per i partecipanti, per l’abusivo commercio di alimentari e soprattutto spaccio di droga, nonchè occupazione di aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Lago di Mezzano).
Bastava questo per porre fine all’occupazione che invece, si protrasse per giorni sino alla “naturale” conclusione del rave party.
Vedremo, se in Corte d’Appello vi sarà un’altra valutazione.







