
Redazione
Viterbo,7.3.25
Non era certo che lo fosse perchè la lettura dell’articolato della legge 213 del 2023 istitutiva dell’obbligo per ogni impresa iscritta nel registro ex art.2188 c.c.imponeva questo onere semza distinzioni. però la lettura del DM 301.24 publicato in Gazzetta Ufficiale il 27 2.25 nella indicazione di “assicurato” non contempla le aziende agricole.
Certamente un onere in meno per la svariata complessità delle aziende agricole presenti in Italia, ma, proprio, per effetto di quersto esonero, il rischio per l’imprenditore agricolo di non poter essere risarcito da una compagnia assicuratrice resta
Intendiamoci, non esiste l’obbligo di assicurazione per le aziende agricole, ma comunque la prudenza di assicurarsi considerato che, proprio, per le bizzarrie meteo e non solo, il rischio di una catastrofe che distrugga un’impresa agricola non è poi tanto raro.
Indubbiamente, l’esonero, certamente sollecitato dalle stesse compagnie asicuratrici, ha il senso di poter eliminare “clienti”, quali appunto gli imprenditori agricoli maggiormente esposti ai danni da eventi catastrofici, vedansi alluvioni, etc.
Questo, però non toglie che le imprese agricole restino senza indenizzo, perchè ex lege n. 234 del 30.12.21 è stato istituitito un fondo mutualistico per il ristoro dei danni subiti dall’impresa agricola a causa di eventi vari, tra cui non solo l’alluvione, la frana ma anche la siccità. Questo provvedimento non è stato ritoccato, per cui resta vigente.
Comunque restano dubbi interpretativi circa l’obbligo dell’assicurazione, perchè, sopratutto nel caso delle cooperative agricole, queste non solo producono, manche trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, per cui, per queste ultime forme, è certo essere obligati all’assicurazione di cui alla legge citata (n.213/23), altrettanto per le aziende che offrono ospitalità. In questi, casi, si vedrà, andrà esaminato il coarattere della prevalenza, ma non sarà sempre cosi semplice.