24032025Headline:

Buone notizie per gli automobilisti dalla nuova formulazione dell’art.7 del Codice della strada

Redazione

Viterbo,7.3.25

In virtù della legge 25.11.24 n. 177 chiamata “riforma del Codice della strada” che recita in ordine all’art. 7 una nuova e diversa disciplina circa la discrezionalità dei comuni circa l’istituzione dei divieti “generici”.
La nuova formulazione della lettera b, del comma 1, dell’articolo 7, prevede che vadano osservati i criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e della tutela della produzione.

Notare ! “esigenze della mobilità”

In questo ambito rientra anche la disciplina della sosta, in particolare colà dove vietata, quindi, croce e delizia di ogni autombilitsta in ambito urbano.

La nuova disposizione della legge di riforma contenuta nel predetto art. 7, c.14 pertanto prevede un riferimento al regime sanzionatorio della sosta “oraria” non tariffata: “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6 (6), la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Nel caso in cui la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi di cui al quarto periodo per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento dell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi di cui al quarto periodo”.

Piccole pillole di buon senso del legislatore e chiarezza che proprio erano necessarie.

Molto complicato invece la applicazione di sanzioni e recupero delle somme non versate per parcheggio a zona tariffata, comunque, un indirizzo nazionale per ogni comune.

Ecco le novità:E’ il comma 15 dell’articolo 7 che disciplina le sanzioni per il caso delle violazioni alla sosta tariffata (di cui al comma 1, lettera f (7)); qui viene previsto che: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173 si applica anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f).

Fin qua tutto chiaro. Il quadro si complica per il caso del recupero tariffario. Ciò in quanto, evaporate tutte le fantasiose modalità di recupero della tariffa non versata o versata in maniera insufficiente praticate in maniera diversa, da Comune a Comune, in Italia, dal 14 dicembre 2024 diventa lampante che siamo al cospetto di sanzioni stradali nel senso pieno del termine, i cui importi confluiscono nell’art. 208 del Codice e la cui spettanza resta esclusivamente del Comune (quindi mai del concessionario).
C

Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo (pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173), è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento.
C

Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina: 

  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione; 
  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; 
  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.

In via di estrema sintesi, in caso di violazione alla limitazione della circolazione nella zona tariffata, per mancato pagamento dell’intera somma prevista, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, la sanzione è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l’accertamento (8).

Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione da euro 42 ad euro 173, si applica la seguente disciplina:

  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione da euro 83 a euro 332, ridotta nella misura del 50%;
  • nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione da euro 83 a euro 332.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.



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