Approvata definitivamente nell’Aula della Camera la legge sulle Unione Civili con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti. Il testo della legge, che aveva subito tagli e modifiche al momento del suo passaggio in Senato per via della contestata stepchild adoption (che infatti è stata stralciata dall’attuale provvedimento), introduce per la prima volta in Italia diritti e doveri per le coppie omosessuali e, in misura minore, per le coppie eterosessuali conviventi.
Ecco le principali novità della nuova legge:
- Nascita dell’unione civile L’unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; l’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile
- Obblighi Assistenza morale, materiale e coabitazione, mentre non è previsto l’obbligo di fedeltà tra i coniugi
- Cognome Le parti, per tutta la durata dell’unione, decidono un cognome in comune scelto tra i loro
- Residenza Scelta di un indirizzo di vita familiare e residenza in comune
- Regime patrimoniale Comunione dei beni, se non viene concordato diversamente
- Pensioni, eredità e tfr La pensione di reversibilità e il tfr maturato dal defunto spettano al partner superstite dell’unione; per la successione valgono le stesse norme dei matrimoni
- Convivenze civili Possibilità per le coppie conviventi (eterosessuali e omosessuali) di usufruire di alcuni diritti in una forma meno accentuata rispetto a un matrimonio o a un’unione civile; si istituisce inoltre il contratto di convivenza davanti a un notaio o un avvocato, in forma scritta
- Assistenza I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi per l’assistenza del partner in carcere o in ospedale
- Abitazione In caso di morte di uno dei due conviventi, il superstite ha il diritto di subentro nel contratto di locazione; se il deceduto era il proprietario della casa, il partner ha il diritto di rimanervi a seconda della durata della convivenza
- Alimenti In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza
- Regime patrimoniale Possibilità, ma non obbligo, dei conviventi di sottoscrivere un contratto dei beni.
A. V.