29032024Headline:

Femminicidio, solo un primo passo

violenza donneCome noto il Decreto 93/2013 reca “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. Consapevoli che il tema del contrasto alla violenza di genere riveste una tale importanza che avrebbe meritato un provvedimento a parte, abbiamo approvato il DL 93/2013 sicuramente migliorato dalla discussione e dagli emendamenti accolti in Commissione. Ovviamente il decreto in oggetto rappresenta un primo passo, un punto di partenza per un pieno recepimento della Convenzione di Istanbul che, lo ricordo, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione.

Il concetto che salta all’occhio e che deve essere ribadito con forza è che la questione della violenza di genere non è una questione di ordine pubblico, bensì attiene al rapporto tra uomo e donna e quindi alla cultura delle relazioni.
Che l’argomento “violenza di genere” attenga alla sfera culturale lo dimostra il fatto che solo nel 1981 con la legge n. 442 del 05/08/1981 vengono aboliti gli articoli che legittimano il “delitto d’onore”, il “matrimonio riparatore” e le “attenuanti per l’abbandono di neonato per salvare l’onore” e che solo con la legge n. 66 del 15/02/1996 il reato di violenza carnale non viene più considerato reato contro la morale bensì contro la persona.

A seguito delle numerose audizioni tenute dalla Commissione in sede di discussione del provvedimento è stato possibile mettere in luce i punti critici cercando soluzioni che, credo, possano essere considerate soddisfacenti. Anche gli emendamenti presentati dalla sottoscritta dopo il confronto con l’Associazione D.i.RE sono stati tutti ammessi in Commissione.

Vediamo brevemente gli aspetti più salienti del Provvedimento.

Cominciamo con il dire che inizialmente il DL non prevedeva stanziamenti. Con gli emendamenti approvati si è cercato di invertire la rotta. Attualmente le dotazioni previste sono di 20 milioni di euro per il 2013, di cui 10 per il Piano contro la violenza e 10 per i centri e le case rifugio, 7 milioni di euro per l’anno 2013 e a partire dal 2015 il Fondo, che diventa strutturale, avrà una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui.

Relativamente al Piano nazionale di contrasto a molestie e violenza sessuale di genere questo ha lo scopo di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di comunicazione e informazione adeguate anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi. Soprattutto, il Piano promuove un’adeguata formazione del personale scolastico, e l’inserimento nei programmi scolastici di trattazioni in relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere.
Dal punto di vista della tutela, il Piano si pone l’obiettivo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzare la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di formare le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking, di promuovere la collaborazione tra istituzioni e ministeri nonché azioni di recupero e di accompagnamento di uomini violenti, al fine di favorirne il recupero e limitare i casi di recidiva.
L’esistenza di una relazione affettiva, prescindendo dal vincolo matrimoniale o dalla convivenza sarà rilevante per la definizione delle aggravanti.

Sono state aggravate le pene, che passano da 6 a 12 anni, quando si sia di fronte a violenza sessuale nei confronti di minore di anni 18.

Un altro punto molto controverso, e che è stato discusso ampiamente in Commissione e in Aula, è quello della irrevocabilità della querela.

Consapevoli di aver raggiunto un compromesso tra le diverse posizioni e che quindi la soluzione trovata non rappresenta la verità assoluta, è stata approvata la riformulazione dell’articolo originario proposta dalla Commissione che permette in caso di stalking il ritiro della querela solo di fronte all’Autorità giudiziaria mentre la stessa è irrevocabile ogni qualvolta il reato avviene in forma reiterata e grave.

Tra le misure di prevenzione e protezione voglio ricordare l’obbligo di informativa e messa in contatto della vittima con le strutture di accoglienza da parte delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e le istituzioni pubbliche, l’allontanamento del partner violento dalla casa familiare in casi diversi da quelli già previsti, l’arresto in flagranza anche per maltrattamenti familiari e stalking, l’obbligo di informare la vittima sin dai primi atti del procedimento in modo che la vittima venga messa nelle condizioni di venire a conoscenza delle scelte operate quando l’indagato viene scarcerato o quando si verifichino casi da cui possa derivare un pericolo potenziale.

Cito infine la norma che introduce la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno da parte delle vittime straniere di violenza nel “contesto domestico”.

Ieri finalmente, l’approvazione da parte del Senato.

 

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