Le linee guida fornite dalla Provincia ai sindaci che decideranno di agire in deroga stabiliscono che:
1- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione; durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore e conduttore del fondo o di persona di fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.
2- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l’intera zona tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte del fuoco; la combustione deve avvenire ad almeno cento metri di distanza da edifici di terzi.
3- Possono essere destinati alla combustione all’aperto cinque metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono prodotti.
4- Le operazioni devono svolgersi in assenza di vento e in giornate preferibilmente umide.
5- Il fuoco deve estinguersi entro le ore 11 del mattino, mentre nelle ore pomeridiane non può essere acceso prima delle ore 17.
6- Il terreno deve essere circoscritto ed isolato con mezzi idonei ad evitare la propagazione del fuoco, in particolare deve essere realizzata una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri priva di vegetazione; nelle fasce adiacenti autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di cento metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana durante i periodi considerati a rischio incendi.
7- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, dovrà essere realizzata una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri priva di vegetazione; è vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati.
8- E’ consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per le stesse finalità.