29042024Headline:

La Regione Lazio dice si alla circolazione dei veicoli storici

Redazione

Viterbo,12-4-24

La Regione Lazio a guida Rocca, scevra da beceri sentimenti ecologici, ha con sua Delibera n.191 del 28.3.24 ha dato esecuzione alla nota Sentenza n.1548 del TAR Lazio che in parziale accoglimento dei ricorsi presentati dalle Associazioni e dai Circoli di autostoriche, di annullare le misure di livello I delle norme tecniche di attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria in riferimento la circolazione dei veicoli storici.

Sentenza che apri la possibilità per l’ente Regione Lazio di modificare in parte il predetto Piano regionale, consentendo quindi la libera circolazione dei veicoli storici.

Attenzione. Non è automaticamente consentita la circolazione se il veicolo non è in possesso delle qualità previste dall’art.60 del D.lgs. 285/92, cioè: essere in possesso di certificazione di storicità e successiva annotazione sulla Carta di circolazione.

Riportiamo di seguito l’intero testo della Delibera Regione Lazio

DELIBERA n.191

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente “Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Quinta) n. 15408/2023. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato con D.C.R. Lazio n. 8/2022 – adeguamento
ed integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29”
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione
energetica, Sostenibilità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006;
VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o
agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province
autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini
prescritti;
CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano…..(omissis)….

SU PROPOSTA dell’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006;
VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o
agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province
autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini
prescritti;
CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano
superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di
azoto che interessano, tra l’altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione
Lazio;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 relativa
all’aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria con la quale sono state individuate
una serie di misure ed interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria ai fini della tutela della
salute umana e dell’ambiente;
CONSIDERATO altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei
riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai
superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido
di azoto sul territorio italiano;
CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della
direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente con riferimento al materiale particolato
PM10;
CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e
23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone
Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell’aria del biossido di azoto
(NO2);
VISTO l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre
2018 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e
registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha individuato, con l’approvazione dell’aggiornamento del
Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie
per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell’aria entro il 2025 in
linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto “clima-energia” e dalla strategia “Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
CONSIDERATO che nelle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano, agli articoli 17
(Limitazioni al traffico veicolare), 24 (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma
Capitale), 25 (Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale) e
29 (Provvedimenti di carattere emergenziale), sono previste limitazioni della circolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori più inquinanti in base alle loro caratteristiche emissive
per il contenimento degli inquinanti atmosferici;
CONSIDERATO che con la sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data
23 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha
parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico
Italiano – A.S.I., Registro Storico Lancia – Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa
Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I
Livello, delle N.T.A. del Piano Regionale di risanamento della qualità dell’aria, in riferimento ai soli
veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori
ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
RITENUTO di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, confermando che le limitazioni della
circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme
tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
RITENUTO pertanto di adeguare ed integrare gli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme tecniche di
Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria come segue:

  1. all’articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada)”
  2. all’articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada).”
  3. all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”
  4. all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
    Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
    “1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del presente
    articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs.
    n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”
    RITENUTO pertanto di adottare la proposta di deliberazione consiliare per l’adeguamento e
    l’integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
    risanamento della qualità dell’aria, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo
    Regionale (Sezione Quinta) n. 15408/2023;
    DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale
    DELIBERA
    per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
    di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale, la seguente proposta di deliberazione
    consiliare concernente “Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
    (Sezione Quinta) n. 15408/2023. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della
    qualità dell’aria approvato con D.C.R. Lazio n. 8/2022 – adeguamento ed integrazione degli articoli
    17, 24, 25 e 29”.
    IL CONSIGLIO REGIONALE
    VISTO lo Statuto regionale;
    VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema
    organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
    regionale”;
    VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente “Regolamento di
    organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
    VISTO l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006;
    VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
    2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
    VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
    ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o
    agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province
    autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
    emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini
    prescritti;
    CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano
    superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di
    azoto che interessano, tra l’altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione
    Lazio;
    Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
    VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 relativa
    all’aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria con la quale sono state individuate
    una serie di misure ed interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria ai fini della tutela della
    salute umana e dell’ambiente;
    CONSIDERATO altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei
    riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai
    superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido
    di azoto sul territorio italiano;
    CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia
    dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della
    direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente con riferimento al materiale particolato
    PM10;
    CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia
    dell’Unione Europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e
    23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone
    del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell’aria del biossido di azoto
    (NO2);
    VISTO l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
    miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre
    2018 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e
    registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;
    CONSIDERATO che la Regione Lazio ha individuato, con l’approvazione dell’aggiornamento del
    Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie
    per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell’aria entro il 2025 in
    linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto “clima-energia” e dalla strategia “Europa
    2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
    CONSIDERATO che nelle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano, agli articoli 17
    (Limitazioni al traffico veicolare), 24 (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma
    Capitale), 25 (Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale) e
    29 (Provvedimenti di carattere emergenziale), sono previste limitazioni della circolazione degli
    autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori più inquinanti in base alle loro caratteristiche emissive
    per il contenimento degli inquinanti atmosferici;
    CONSIDERATO che con la sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data
    23 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha
    parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico
    Italiano – A.S.I., Registro Storico Lancia – Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa
    Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I
    Livello, delle N.T.A. del Piano Regionale di risanamento della qualità dell’aria, in riferimento ai soli
    veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori
    ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
    RITENUTO di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, confermando che le limitazioni della
    circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme
    tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
    Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
    RITENUTO pertanto di adeguare ed integrare gli articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme tecniche di
    Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria come segue:
  5. all’articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada)”
  6. all’articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada).”
  7. all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”
  8. all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del presente
    articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs.
    n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”
    DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale
    DELIBERA
  • di ottemperare alla sentenza n. 15408/2023, pubblicata il 18/10/2023 e notificata in data 23
    novembre 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
    Quinta) ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga,
    Automotoclub Storico Italiano – A.S.I., Registro Storico Lancia – Lancia Club, Registro Fiat
    Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24,
    25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
    Regionale per la qualità dell’aria, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e
    collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)
    e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
  • di confermare che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29,
    limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di
    risanamento della qualità dell’aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e
    collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)
    e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
  • di adeguare ed integrare le Norme tecniche di Attuazione come segue:
  1. all’articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada)”
  2. all’articolo 24, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
    Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
    “8 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada).”
  3. all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “3 bis. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice
    della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”
  4. all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
    “1 bis. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 del
    presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60
    del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada)”.
    Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
    www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria
    Delib.Consiliare n. 191 del 28/03/2024
    Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.
    (O M I S S I S)
    IL SEGRETARIO L’ASSESSORE ANZIANO
    (Maria Genoveffa Boccia) (Giuseppe Schiboni)

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